La nota 2116 del 30 settembre 2015 che fornisce chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente e ATA prende atto dell’impossibilità per le scuole di rispettare il divieto di sostituzione dei docenti assenti nel primo giorno di assenza e collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza previsto dai commi 332 e 333 della legge di stabilità 2015.E’ un primo importante risultato della pressione esercitata dal sindacato e delle proteste dei dirigenti scolastici e del personale della scuola davanti a una norma che non tiene conto della specificità del servizio erogato dalle scuole, equiparandole a un ufficio pubblico qualsiasi ...
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