ASSISTENZA FAMILIARI DISABILI
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n.
119/2011, individua i familiari che hanno diritto a due anni di congedo retribuito a titolo di assistenza a persone in situazione di handicap grave: il coniuge convivente, il padre o la madre anche adottivi, uno dei figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi.
Il 18/7/2013, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui:
- non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ed alle condizioni stabilite, il parente o l’affine entro terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti idonei a prendersi cura della
persona in situazione di disabilità grave;
− in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo.
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n.
119/2011, individua i familiari che hanno diritto a due anni di congedo retribuito a titolo di assistenza a persone in situazione di handicap grave: il coniuge convivente, il padre o la madre anche adottivi, uno dei figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi.
Il 18/7/2013, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui:
- non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ed alle condizioni stabilite, il parente o l’affine entro terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti idonei a prendersi cura della
persona in situazione di disabilità grave;
− in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo.